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Novità Fiscali - D.L. 71 del 31/05/2024

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Articolo e grafica FIPT

Volontari sportivi e dipendenti pubblici che fanno lavoro sportivo: ecco tutte le novità dal 1° giugno

Nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71 “Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca” che il Consiglio dei ministri aveva deliberato lo scorso 24 maggio.

Il decreto è in vigore dal 1° Giugno.

 

Novità relative alle prestazioni dei volontari sportivi e dai pubblici dipendenti che ricevono un compenso per le prestazioni di lavoro sportivo.

VOLONTARI SPORTIVI

Le prestazioni dei volontari sportivi sono disciplinate dall’art. 29 del decreto legislativo 36/2021

Il D.L. 71/2024, (art.3, comma 3, lettera b), sostituisce il comma 2, con le seguenti novità:

  • si possono ora corrispondere rimborsi di spesa forfettari, e non è più necessario che le spese siano documentate o autocertificate purché CONI, FIPT, ASD/SSD etc., per loro competenza, deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
  • possono essere rimborsate forfettariamente anche le spese sostenute nel comune di residenza;
  • si può rimborsare forfettariamente e complessivamente un massimo di 400,00 euro mensili (al massimo 4.800,00 euro annui);
  • ATTENZIONE: le spese possono essere rimborsate solo se sostenute in occasione di manifestazioni ed eventi sportivriconosciuti da uno dei seguenti Enti: FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e salute. È pertanto indispensabile che ci sia preventivamente il riconoscimento delle manifestazioni ed eventi e, che tali attività siano inserite nel RASD.
  • È necessario comunicare tramite il RASD i nominativi dei volontari utilizzati e l’importo loro corrisposto. La comunicazione, sul modello di quello che ora avviene per le designazioni arbitrali, va effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo. La comunicazione è immediatamente resa disponibile all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’INPS e all’INAIL;
  • i rimborsi forfettari continuano a non concorrere a formare il reddito del percipiente ma ai fini INPS concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 35, comma 8-bis (5 mila euro) e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché, ai fini IRPEF, concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall’articolo 36, comma 6 (15 mila euro).

 

PUBBLICI DIPENDENTI CHE PERCEPISCONO COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO SPORTIVO

Le prestazioni di lavoro o volontariato sportivo dei pubblici dipendenti sono disciplinate dall’art. 25 comma 6 del decreto legislativo 36/2021. In particolare, tale comma prevede che i pubblici dipendenti abbiano sempre obbligatoriamente bisogno di autorizzazione da parte dell’Amministrazione di competenza per percepire un compenso per la loro attività sportiva, mentre è sufficiente una comunicazione se tale attività è resa quali volontari.

Il D.L. 71/2024, (art.3, comm1,2 e 3 lettera a), apporta le seguenti novità:

  • con la modifica dell’art. 53 comma 6 del d.lgs. 165/2001 tra i compensi che un pubblico dipendente può percepire senza autorizzazionedell’Amministrazione di appartenenza, sono ora compresi quelli derivati dalle “prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva”;
  • con la modifica dell’art. 25 comma 6 lettera a) del d.lgs. 36/2021 solo per l’attività sportiva dei pubblici dipendenti «superiore alla soglia di euro 5.000 annui» è necessaria l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza;
  • con la modifica del comma 11 del suddetto art. 53, quanti corrispondono tali compensi ai pubblici dipendenti debbono comunicarli all’Amministrazione di appartenenza degli stessi pubblici dipendenti “entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un’unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente”. Sinora andavano comunicati entro i 15 giorni successivi alla loro erogazione.