Federazione

Sport dilettantistico. Deducibile la sponsorizzazione

11 luglio 2014

Sport dilettantistico. Deducibile la sponsorizzazione

Presunzione assoluta di inerenza fino a 200mila euro annui

Per le spese di sponsorizzazione sostenute nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, vige la presunzione assoluta che esse siano di pubblicità fino un massimo di 200 mila euro annui. È quanto si afferma nella sentenza 423/1/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Pisa.

La controversia trae origine da una verifica fiscale a carico di una SRL alla quale è stato chiesto di produrre la documentazione contabile relativa alle spese di pubblicità e sponsorizzazione effettuate nel 2006 e nel 2007. L’Ufficio, in esito al contraddittorio procedimentale, non ha ritenuto sufficientemente provato l’inerenza dei costi della pubblicità rispetto all'attività d’impresa e pertanto non ha riconosciuto la deduzione degli stessi ai fini IRPEF e IVA.

Ebbene, gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio sono stati prontamente impugnati davanti alla competente CTP di Pisa, che ha deciso per il loro annullamento.

Nel ricorso la società ha fatto presente che i costi in questione erano inerenti alla sua attività. Con le associazioni sportive dilettantistiche erano stati stipulati contratti di pubblicità e queste facevano manifestazioni a livello nazionale “con la partecipazione di atleti campioni nel panorama sportivo italiano”. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione Finanziaria ha difeso il proprio operato rilevando che non vi era data certa sui contratti di sponsorizzazione. Inoltre non vi era alcuna prova che la pubblicità fatta attraverso l'associazione sportiva dilettantistica avesse avuto un’incidenza sull'attività svolta dalla ricorrente.

Nell'accogliere il ricorso della società, la CTP di Pisa richiama la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale per la deducibilità del costo di pubblicità deve esserci la prova di una correlazione fra la pubblicità e l'attività di impresa, nonché la prova di un effettivo incremento commerciale, altrimenti il costo deve rientrare fra le spese di rappresentanza (cfr. Cass. 53/2012 n. 3433). Nella specie, secondo la CTP, la ricorrente, attraverso la documentazione prodotta, è riuscita a dimostrare sia il ritorno economico per la sua attività sia che le spese di pubblicità hanno rappresentato una minima parte dei ricavi.

In ogni caso “deve essere tenuto presente – osserva il collegio pisano - che pur se i predetti insegnamenti giurisprudenziali impongono dei rigorosi limiti di valutazione sull'inerenza del costo, deve sottolinearsi che per quanto riguarda i pagamenti effettuati alle associazioni sportive dilettantistiche, l'art. 90, comma 8, legge n. 289/2002, recita che: ‘il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche... costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante...”.

Insomma, la legge sembra prevedere in questi casi una presunzione assoluta d’inerenza del costo, che quindi è integralmente deducibile dagli sponsor, per il solo fatto che il contratto di pubblicità è stato stipulato non con una normale impresa di pubblicità, ma con una associazione sportiva dilettantistica.

Alla luce di tali rilievi la CTP ha annullato gli avvisi di accertamento impugnati. Spese di lite compensate.

 

Rag. Giuseppe Balzanelli
Revisore Contabile FIPT