Federazione

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21/2/2014 n. 37

In data 21 febbraio 2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato una circolare avente ad oggetto “Società ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza- indicazioni iperative”.

Nella suddetta circolare viene innanzitutto evidenziata la natura non lucrativa delle associazioni e società sportive dilettantistiche, di cui all’art. 90 della legge 289/2002, iscritte nell’ambito dell’apposito Registro CONI; viene, quindi, ribadito che ai compensi erogati dalle medesime, nell’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, ivi compresa l’attività di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza, si applica il regime agevolato d cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R..

Il suddetto trattamento di favore si applica anche “ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resa in favore delle Società e associazioni sportive dilettantistiche” sui quali l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “in questa tipologia possono essere ricomprese le prestazioni connesse ai compiti tipici di segreteria (raccolta iscrizioni frequentatori, contabilità “prima nota”, cassa, ecc. ecc.) purché non richiedano particolari conoscenze di natura tenico-giuridiche tipiche del professionista.

La circolare, inoltre, fornisce un importante indicazione in base alla quale, considerata la complessità e la specificità della disciplina che interessa le società e le associazioni sportive dilettantistiche, occorre prendere atto che l’attività di vigilanza svolta nei confronti di tali realtà ha determinato l’insorgere di contenziosi con esito in buona parte non favorevole per l’amministrazione e per l’INPS.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Ministero ravvisa l’opportunità di farsi promotore, d’intesa con lo stesso INPS, di iniziative di carattere normativo, volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle ripetute associazioni e società dilettantistiche, svolgono attività sportiva dilettantistica nonché attività amministrativo-gestionale non professionale, ex art. 67, comma 1, lett. m) ultimo periodo, del T.U.I.R..

Ciò premesso, si invitano gli uffici ministeriali a concentrare la relativa attività di vigilanza sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e non iscritte nel Registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI, ferma restando la possibilità di verificare la reale sussistenza dei presupposti previsti ai fini del riconoscimento da parte del CONI e per l’iscrizione al citato Registro.