Il Comitato Regionale
Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione in cui vi siano almeno 10 affiliati, con diritto a voto, il Comitato Regionale.
Esso è competente ad organizzare l'attività tamburellistica della Regione.
Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio regionale composto da un Presidente e da 4 Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici sportivi, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
Esso è competente ad organizzare l'attività tamburellistica della Regione.
Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio regionale composto da un Presidente e da 4 Consiglieri, di cui uno rappresentante degli atleti e uno dei tecnici sportivi, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
Il Presidente regionale
Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale. Rappresenta la F.I.P.T. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza.
Il Delegato Regionale
Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati, non sia possibile l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale potrà nominare, per la durata di un quadriennio un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale dello sport della Pallatamburello.
I Comitati Provinciali
In ogni provincia in cui vi siano ameno 10 società affiliate con diritto a voto il Consiglio Federale, sentito il parere del Comitato Regionale competente, può disporre, con propria deliberazione la costituzione di un Comitato Provinciale.
Il Comitato provinciale è retto dal Consiglio provinciale composto da un Presidente e da 6 membri.
Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente disposto dal Comitato stesso.
Il Comitato Provinciale dura in carica quattro anni.
Il Comitato provinciale è retto dal Consiglio provinciale composto da un Presidente e da 6 membri.
Il Comitato Provinciale ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente disposto dal Comitato stesso.
Il Comitato Provinciale dura in carica quattro anni.
Compiti dei Comitati Provinciali
I comitati provinciali, nell'ambito di loro competenza:
• promuovono, disciplinano ed organizzano nella provincia i campionati di Serie C e D, categorie giovanili maschili e femminili, amatori e veterani, nonché i tornei provinciali organizzati dallo stesso;
• curano l'attuazione delle disposizioni della F.I.P.T., mantenendosi in continuo rapporto con questa direttamente o tramite il Comitato Regionale di competenza, ove esista;
• promuovono la costituzione di società ed associazioni e la loro affiliazione, segnalando al Comitato Regionale qualsiasi attività delle stesse;
• mantengono costanti contatti con gli Enti locali, sportivi, turistici e ricreativi e con altri organismi per sviluppare attività sportiva tamburellistica nella provincia;
• assistono i dirigenti delle società affiliate agevolandone in ogni modo i rapporti con la F.I.P.T.;
• promuovono presso le società affiliate l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle società di nuova costituzione;
• stimolano la costruzione di nuovi impianti sportivi e prestano la loro assistenza alle società ed Enti che vi provvedono.
I Comitati provinciali inoltre svolgono nell'ambito della propria provincia quelle funzioni e quei compiti che il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, nelle materie di loro competenza, purché non esclusive, ritengono di delegare loro espressamente.
Rilasciano infine il proprio nulla-osta ai tornei provinciali, organizzati dalle società, ai quali partecipano squadre di Serie C e D, categorie giovanili e indoor maschili e femminili, amatori e veterani della provincia, approvandone i relativi regolamenti.
• promuovono, disciplinano ed organizzano nella provincia i campionati di Serie C e D, categorie giovanili maschili e femminili, amatori e veterani, nonché i tornei provinciali organizzati dallo stesso;
• curano l'attuazione delle disposizioni della F.I.P.T., mantenendosi in continuo rapporto con questa direttamente o tramite il Comitato Regionale di competenza, ove esista;
• promuovono la costituzione di società ed associazioni e la loro affiliazione, segnalando al Comitato Regionale qualsiasi attività delle stesse;
• mantengono costanti contatti con gli Enti locali, sportivi, turistici e ricreativi e con altri organismi per sviluppare attività sportiva tamburellistica nella provincia;
• assistono i dirigenti delle società affiliate agevolandone in ogni modo i rapporti con la F.I.P.T.;
• promuovono presso le società affiliate l'organizzazione di manifestazioni agonistiche, prestando la propria assistenza specialmente nei riguardi delle società di nuova costituzione;
• stimolano la costruzione di nuovi impianti sportivi e prestano la loro assistenza alle società ed Enti che vi provvedono.
I Comitati provinciali inoltre svolgono nell'ambito della propria provincia quelle funzioni e quei compiti che il Consiglio Federale o il Comitato Regionale, nelle materie di loro competenza, purché non esclusive, ritengono di delegare loro espressamente.
Rilasciano infine il proprio nulla-osta ai tornei provinciali, organizzati dalle società, ai quali partecipano squadre di Serie C e D, categorie giovanili e indoor maschili e femminili, amatori e veterani della provincia, approvandone i relativi regolamenti.
Il Presidente del Comitato Provinciale
Il Presidente del Comitato Provinciale è eletto dall’Assemblea Provinciale. Rappresenta la F.I.P.T. ai soli fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Provinciale e svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
Il Delegato Provinciale
Nelle province dove ancora non sia costituito il Comitato Provinciale il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale, nomina un Delegato Provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato Provinciale secondo quanto previsto al riguardo dal presente Statuto.
L'incarico è quadriennale.
L'incarico è quadriennale.
Organi Periferici nelle Province di Trento e Bolzano
Nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano vengono costituiti organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni agli organi periferici a livello regionale.



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